Asseverata, certificata, legalizzata, apostille: facciamo chiarezza una volta per tutte
In venticinque anni di lavoro, la domanda che mi arriva più spesso non riguarda la lingua. Riguarda i nomi. “Mi serve una traduzione giurata o certificata? E l’apostille?” Quasi sempre il cliente ripete una parola che gli ha detto un impiegato allo sportello, senza sapere cosa voglia dire. Cerchiamo di mettere ordine, perché scegliere la procedura sbagliata significa rifare tutto da capo.
Traduzione asseverata
È la traduzione su cui il traduttore presta giuramento davanti al cancelliere del Tribunale, assumendosi la responsabilità penale di averla resa fedelmente. Alla traduzione si allega un verbale di giuramento e una marca da bollo ogni quattro pagine. In Italia “giurata” e “asseverata” indicano la stessa cosa: il documento acquista valore legale e può essere presentato a un ente pubblico.
Una precisazione che faccio sempre: in Italia non esiste un albo ufficiale dei traduttori giurati. Chiunque, in teoria, può asseverare. In Polonia, invece, il tłumacz przysięgły è una figura riconosciuta dal Ministero della Giustizia, abilitata per esame e iscritta a un elenco ufficiale. È una differenza sostanziale, e quando un documento deve fare avanti e indietro tra i due sistemi è bene saperlo.
Traduzione certificata
Il termine “certificata” arriva dal mondo anglosassone. È una traduzione accompagnata da una dichiarazione firmata del traduttore che ne attesta la conformità, ma senza giuramento in tribunale. In Italia ha valore in contesti meno formali o quando è l’ente estero a richiederla in questa forma. Non è intercambiabile con l’asseverazione: prima di commissionarla, conviene sempre chiedere all’ufficio ricevente quale delle due accetta.
Legalizzazione e apostille
Qui si confondono in tanti. Legalizzazione e apostille non riguardano la traduzione, ma l’autenticità della firma sul documento originale (o sul verbale di giuramento), perché possa essere riconosciuto all’estero.
La buona notizia, per chi lavora tra Italia e Polonia, è che entrambi i Paesi aderiscono alla Convenzione dell’Aia del 1961. Significa che non serve la lunga legalizzazione consolare: basta l’apostille, un timbro apposto dall’autorità competente (in Italia la Prefettura o la Procura, a seconda del tipo di atto; in Polonia il Ministero degli Affari Esteri). La legalizzazione “piena” resta necessaria solo con i Paesi che alla Convenzione non hanno aderito.
Quale serve a te?
Dipende da tre cose: che documento è, chi lo deve ricevere e in quale Paese. Un atto di nascita polacco per il Comune italiano segue un percorso; un contratto da firmare davanti a un notaio polacco ne segue un altro. Per questo, prima di avviare qualsiasi pratica, la prima domanda da fare non è a me, ma all’ufficio che riceverà il documento: chiedete esattamente in quale forma lo vogliono. Con quella risposta in mano, io so subito come procedere e voi non rischiate di pagare due volte.